LEGGE 25 MAGGIO 1995 N.45
“Norme sui Consorzi di bonifica. Garanzie
occupazionali per i prestatori d’opera dell’ESA e
disposizioni per i commissari straordinari
PROPOSTA DI MODIFICA DEL
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA DELL’ARTICOLO 2
DELLO STATUTO APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE 17
NOVEMBRE 1997 E DAL TITOLO
“Approvazione dello schema
tipo dello Statuto dei Consorzi di bonifica della
Regione”
L’attuale articolo 2 dello
Statuto dei Consorzi di bonifica al punto 13, comma 2
cosi’ ATTUALMENTE recita:
“Il Consorzio per il
raggiungimento delle proprie finalita’ istituzionali
puo’ partecipare ad enti ed organismi aventi analoghe
finalita’,ovvero sostenerne l’azione”
LA NOSTRA PROPOSTA DI
MODIFICA
TENDE AL RICONOSCIMENTO
DEL RUOLO DEGLI ORGANISMI PRIVATI CHE HANNO SVOLTO E
CONTINUANO ATTUALMENTE A SVOLGERE LE FINALITA’ SIMILARI
A QUELLE ELENCATE NELL’ARTICOLO 2 DELLO STATUTO DEI
CONSORZI , QUALI LA COOPERATIVA “Consorzio irriguo Jato
di Partinico” .
PERTANTO L’ARTICOLO 13
COMMA 2 S’INTENDE COSI’ MODIFICARE :
“Il Consorzio per il
raggiungimento delle finalita’ istituzionali previste
all’articolo 2 dello Statuto STIPULA CONVENZIONI CON
ENTI ED ORGANISMI PRIVATI AVENTI ANALOGHE FINALITA’
STATUTARIE E CHE HANNO SVOLTO TALE ATTIVITA’ IN UN
RAPPORTO CONVENZIONALE CON L’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
(ESA).
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