[Inchiesta
g8]: procedimento penale
Il procedimento penale
inizia con la “notizia di reato” che può arrivare al
Procuratore o tramite Polizia Giudiziaria o tramite querela o
esposto da parte di privati cittadini.
Dal momento in cui la persona indagata viene iscritta al registro
delle notizie di reato, il Pubblico Ministero ha un termine
massimo per svolgere le indagini che varia da sei mesi a un anno
per i reati più gravi. Tale termine può essere prorogato se le
indagini risultano essere particolarmente complesse o devono
essere svolte anche in parte all’estero o se comunque il Pm è
nell’oggettiva impossibilità di concluderle.
Il termine max è comunque di 18 mesi o di 2 anni se i reati sono
di particolare gravità.
Le indagini possono essere svolte attraverso tutti i metodi di
ricerca della prova. Ad esempio: intercettazioni, perquisizioni,
testimonianze, sequestri, perizie etc.. Durante le indagini può
anche accadere che una prova debba essere assunta prima del
dibattimento perché irripetibile (testimonianza del moribondo,
perizia su oggetto deperibile etc). In questi casi, il Pm o il
difensore chiedono di procedere all’assunzione della prova con
incidente probatorio. Trattasi di anticipazione del dibattimento,
dal momento che la prova (non potendo essere assunta e discussa
successivamente al processo vero e proprio) viene formata
rispettando le garanzie del contraddittorio. Ciò a dire che si
svolge una vera e propria udienza con la partecipazione di tutte
le parti (GIP, PM, difensore dell’indagato e delle parti
offese).
L’udienza di incidente probatorio si svolge davanti al GIP che
è il giudice per le indagini preliminari, ovvero quello che si
occupa di tutti gli atti dei PM che devono essere vagliati da un
Giudice terzo (perquisizioni, sequestri, convalida dell’arresto
ed altri).
Terminate le indagini il procedimento può avere due diversi ed
opposti sbocchi:
1) il PM non ritiene di aver raggiunto sufficienti prove per
sostenere l’accusa in giudizio (o ritiene che l’indagato sia
innocente..) e quindi chiede l’archiviazione del procedimento al
GIP che può concordare e quindi disporre l’archiviazione (con
la quale il procedimento si chiude definitivamente) o rimandare al
PM per nuove indagini (soprattutto se la parte offesa dal reato
esercita il diritto ad opporsi all’archiviazione);
2) il Pm ritiene al contrario di avere sufficienti elementi per
sostenere l’accusa in giudizio e chiede al GIP il rinvio a
giudizio. Se il procedimento è per reati meno gravi e di
competenza del giudice monocratico, il Giudice emana il decreto
che dispone il giudizio e il processo comincia. Se, invece, si
procede per reati più gravi di competenza del giudice collegiale,
il GIP fissa l’udienza preliminare che si svolge davanti
all’omonimo giudice (GUP) diverso dal primo perché non deve già
conoscere gli atti del procedimento.
Nell’udienza preliminare il PM presenta le prove assunte che
ritiene utili e sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, la
difesa può opporsi. Il GUP valuta NON l’innocenza o la
colpevolezza dell’imputato MA SOLO l’idoneità delle prove
raccolte dall’accusa a sostenere il processo con ragionevoli
probabilità di giungere alla condanna. Se il GUP non ritiene gli
elementi di prove sufficienti pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. Se invece, come quasi sempre accade, ritiene che il Pm
abbia sufficienti elementi per sostenere l’accusa in giudizio
fissa l’udienza di inizio del dibattimento davanti al collegio
competente.
3) Durante l’udienza preliminare l’imputato può anche
chiedere di essere ammesso a riti alternativi al dibattimento
quali il patteggiamento o il rito abbreviato.
A questo punto comincia il processo vero e proprio.
Le due parti (accusa e difesa) devono presentare le liste di
testimoni almeno 7 giorni prima del processo a pena di decadenza.
Altri testi potranno essere citati nel corso del dibattimento solo
a prova contraria su circostanze specifiche sulle quali vengono
citati testi di controparte o al termine del dibattimento se il
Giudice li ritiene fondamentali per la formazione del suo
convincimento.
Il dibattimento si apre con la verifica della regolare
costituzione in giudizio delle parti (PM, difesa e parti offese) e
le altre eventuali questioni preliminari (competenza dei giudici
etc). Quindi si apre il dibattimento e si procede alla formazione
del fascicolo del dibattimento. Infatti il collegio deve essere
per legge “vergine” ovvero non conoscere nulla degli atti di
indagine del procedimento. Nel fascicolo del dibattimento (ovvero
del collegio) entreranno quindi per legge solo gli atti
irripetibili (perquisizioni, sequestri, udienze di incidente
probatorio) e quelli provenienti dalle parti sui quali ci sia il
consenso di controparte. Quindi si inizia sentendo i testimoni
dell’accusa, poi quelli della difesa, ed infine, se vogliono,
gli imputati.
L’esame dei testi si svolge in questo modo: le domande vengono
poste per prima dalla parte che ha citato il teste e
successivamente da controparte (controesame), o dalle altre parti
presenti nel processo (eventuali parti civili..).
Altre prove che entrano nel processo e provenienti dalle due parti
possono essere documenti (scritti, video o fotografici) o perizie
o consulenze tecniche di parte. Al termine del dibattimento il
Giudice (collegiale o monocratico) pronuncia sentenza di
assoluzione o colpevolezza dell’imputato. Sulla sentenza di
primo grado può essere presentato ricorso alla Corte di Appello e
sulla sentenza di questa ricorso per Cassazione. |